Corte di Cassazione Sezione 5 Penale
Sentenza del 19 dicembre 2007, n. 47096
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino, sezione di Chivasso, ha prosciolto Tr.Gi. perche' il fatto non sussiste dall'imputazione di avere abusivamente preso cognizione della corrispondenza informatica aziendale della dipendente Ma. Ro., licenziata poi sulla base delle informazioni cosi' acquisite.
Ricorre per Cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'articolo 616 c.p., lamentando che il giudice del merito si sia fondato sull'erroneo presupposto della rilevanza della proprieta' aziendale del mezzo di comunicazione violato, senza considerare il profilo funzionale della destinazione del mezzo telematico non solo al lavoro ma anche alla comunicazione, tutelata dall'articolo 15 Cost.. Il ricorso e' infondato.
L'articolo 616 c.p., comma 1 punisce infatti la condotta di "chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime". Sicche', quando non vi sia sottrazione o distrazione, la condotta di chi si limita a "prendere cognizione" e' punibile solo se riguarda "corrispondenza chiusa". Chi "prende cognizione" di "corrispondenza aperta" e' punito solo se l'abbia a tale scopo sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione.
Cio' posto, e indiscussa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica (articolo 616 c.p., comma 4), deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come "chiusa" solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi. Infatti, diversamente da quanto avviene per la corrispondenza cartacea, di regola accessibile solo al destinatario, e' appunto la legittimazione all'uso del sistema informatico o telematico che abilita alla conoscenza delle informazioni in esso custodite. Sicche' tale legittimazione puo' dipendere non solo dalla proprieta', ma soprattutto dalle norme che regolano l'uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da Una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche quando la legittimazione all'accesso sia condizionata, l'eventuale violazione di tali condizioni puo' rilevare sotto altri profili, ma non puo' valere a qualificare la corrispondenza come "chiusa" anche nei confronti di chi sin dall'origine abbia un ordinario titolo di accesso.
Nel caso in esame e' indiscusso, e ne da atto lo stesso ricorrente, che le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale.
Ne consegue che del tutto lecitamente Tr.Gi. prese cognizione della corrispondenza informatica aziendale della sua dipendente, utilizzando la chiave di accesso di cui legittimamente disponeva, come noto alla stessa Ma.Ro.. Infatti, secondo le prescrizioni del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 dell'1 marzo 2007, i dirigenti dell'azienda accedono legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.